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Sermide e Felonica: Ordinanza per la circolazione sugli argini

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Comuni di Sermide e Felonica. Viste tutte le precedenti delibere emanate in materia di circolazione stradale, viene stabilito quanto segue:

1- Divieto di transito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Felonica individuato tra la rampa di fronte alla chiesa di S.Maria Assunta e la rampa in località Abrà ; nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sermide individuato tra la rampa di accesso all’ex cava di sabbia\area parco Marinella e la rampa nei pressi alla chiesa dei Cappuccini.

2 – Divieto di transito dal 1 giugno al 30 settembre (24 ore su 24, 7 giorni su 7) su tutta la sommità arginale esclusi i tratti individuati al punto 1, escluso il tratto compreso tra la rampa di via Cavour (di fronte all’ex Teleferica) e la rampa di accesso all’ex cava di sabbia\area parco Marinella ed escluso il tratto compreso tra la rampa in via C.Colombo nella frazione di Moglia e l’inizio del territorio comunale di Carbonara di Po.

3 – Divieto di transito da 1 ottobre al 30 maggio 24 ore su 24 nei soli giorni di sabato e nei giorni festivi su tutta la sommità arginale esclusi i tratti individuati al punti 1 ed escluso il tratto compreso tra la rampa di via Cavour (di fronte all’ex Teleferica) e la rampa di accesso all’ex cava di sabbia\area parco Marinella ed escluso il tratto compreso tra la rampa in via C.Colombo nella frazione di Moglia e l’inizio del territorio comunale di Carbonara di Po.

4 – Divieto di transito 24 ore su 24 sabato e festivi sulla sommità arginale nel tratto compreso tra la rampa in via C.Colombo nella frazione di Moglia e l’inizio del territorio comunale di Carbonara di Po.

Le limitazioni sono vigenti per tutti i veicoli ad eccezione di:

a- biciclette e velocipedi elettrici ad emissioni zero, veicoli per trasporto persone invalide.

b – veicoli a motore svolgenti attività di manutenzione arginale e stradale, interventi tecnici ad impianti od installazioni e di raccolta dei rifiuti da eseguirsi in aree poste all’interno dei tratti interessati alle limitazioni

c– automezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio, di protezione civile e di pronto soccorso ed i veicoli dell’Agenzia interregionale per il fiume Po in uso ai funzionari di polizia e sicurezza idraulica

d – autoveicoli in uso agli agenti Ittico\venatori, alle guardie volontarie Ittico\venatorie ed alle guardie volontarie ecologiche effettuanti regolari servizi

e – automezzi di trasporto persone invalide con capacità di deambulazione impedita o ridotta muniti di regolare contrassegno identificativo

Per le seguenti categorie:

f- veicoli utilizzati da soggetti in possesso di titolo abilitativo in corso di validità per l’accesso alle aree adibite all’addestramento cani con animali al seguito

g – automezzi utilizzati da pescatori in possesso di titolo abilitativo per la pesca con attrezzatura regolamentare al seguito

h – autoveicoli usati da fruitori dell’Oasi floro-faunistica Digagnola

i – autoveicoli usati da cittadini residenti nel percorso sottoposto a limitazione ed a loro visitatori

l – automezzi impiegati da coloro che si recano presso complessi produttivi, impianti sportivi, da proprietari, concessionari e relativo personale dipendente ubicate nel percorso sottoposto a limitazione

si consente

l’accesso e la circolazione nell’area di interesse deve essere

effettuato utilizzando la rampa che consenta di percorrere il tratto più breve compatibilmente con la massa del veicolo, le condizioni contingenti e le caratteristiche della strada, con possibilità di collocare i mezzi in sosta solamente al di fuori della sede stradale.

Inoltre:

è istituito il limite massimo di velocità in 30 km\h, escluso soltanto il tratto compreso tra la rampa di via Cavour (di fronte all’ex Teleferica) e la rampa di accesso all’ex cava di sabbia\area parco Marinella ed è istituito il divieto di transito ai veicoli di peso a pieno carico superiori a 35 quintali, ad eccezione delle categorie autorizzate e precisate nei punti sopraelencati.

L’ordinanza sopra riportata entrerà in vigore a partire da venerdì 1 giugno 2018, abrogando le precedenti ordinanze di disciplina della circolazione stradale sulla sommità arginale n.35 del 3\5\2017 e n. 47 del 22\5\2017 ed interesserà l’intero tratto facente parte del territorio del Comune di Sermide e Felonica. Gli agenti, i funzionari, gli ufficiali cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale vigileranno sulla corretta esecuzione della presente ordinanza, sanzionandone tutti i trasgressori. Per quanto concerne alla collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ai sensi delle formalità di leggi vigenti, così come è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi del Decreto legislativo n. 104 del 2\7\2010 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del DPR 1199\71.